La Rappresentanza Sindacale Unitaria è:
  1. Il nuovo organismo sindacale unitario rappresentativo di tutte le professioni all'interno di ogni scuola.
  2. Lo strumento per esercitare pienamente i diritti sindacale in ogni scuola, fino alla contrattazione su importanti aspetti dell'organizzazione del lavoro del personale docente ed A.T.A.
  3. Elette a scrutinio segreto tra tutti i docenti ed A.T.A. sulla base di liste presentate dalle OO.SS. e durano in carica tre anni.
La RSU prorogata ex lege per l'a.s.2009/2010 è costituita da:
PARTE PUBBLICA:Il Dirigente Scolastico pro-tempore Prof. Luciano CALZAMIGLIA
PARTE SINDACALE: Sig.ra BALESTRA Maria (SNALS), Sig.ra BOARO Marisa (SNALS), Sig. DE GIORGIS Fulvio (CGIL).


Cosa fa l' R.S.U.:
  • La R.S.U. è titolare delle relazioni sindacali, a partire dai diritti di informazione, ed esercita i poteri di contrattazione all'interno di ogni scuola autonoma sull'organizzazione del lavoro, i criteri di impiego del personale, l'applicazione dei diritti sindacali, materie espressamente previste dal CCNL (art. 6).
  • Sottoscrive con i dirigenti scolastici il "contratto integrativo di Istituto", ricercando le soluzioni più confacenti alla migliore organizzazione del lavoro del personale in relazione al piano dell'offerta formativa.
CCNL dd 7/8/98 - Accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU
 

Art.7 - Durata e sostituzione nell'incarico
I componenti delle RSU restano in carica per 3 anni; nel caso di dimissioni vengono sostituiti dal primo dei non eletti della medesima lista.
Le dimissioni/sostituzioni non possono eccedere il 50 % dei componenti, pena l'obbligo di nuove elezioni per il rinnovo completo dell'organo.
Le dimissioni vanno formulate per iscritto alla stessa RSU, comunicate al dirigente scolastico, contestualmente al nome del subentrante, e ai lavoratori mediante affissione all'albo.

 
Art. 8 - Decisioni
Sono assunte a maggioranza dei componenti. L'attività negoziale è assunta in base ai contratti collettivi di comparto.
 
Art. 9 - Incompatibilità
La carica nelle RSU è incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o in carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici ne consegue la decadenza dalle RSU.
 
Informazione preventiva e successiva
Restano ovviamente materie di informazione preventiva, anche dopo l'elezione delle RSU i seguenti punti dello stesso comma 3, art.6 del CCNL 99:
 

a)

proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
f) attività e progetti retribuiti con il fondo d'istituto o con altre risorse derivanti da convenzioni ed accordi;
g) criteri di retribuzione e utilizzazione del personale impegnato nello svolgimento delle attività aggiuntive;
l) criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento.
Restano altresì materie d'informazione successiva i seguenti punti dell'art. 6 comma 4 del CCNL/1999:

a)
b)

nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con fondo d'istituto;
criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni.

 
 
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Ultimo aggiornamento 22 marzo 2010